Le parole

La Convenzione di Istanbul definisce le parole che descrivono gli aspetti più diffusi della violenza di genere. La serie di video interviste proposte va ad indagare, tramite una serie di domande relative alle parole della Convenzione, la percezione che cittadini e cittadine hanno del fenomeno, modelli maschili e femminili di riferimento, stereotipi ed analisi personali su immaginari e comunicazione relativi ai generi.

Violenza nei confronti delle donne: si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Art 3 – Violenza domestica: designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

Art3c – Genere: ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

Art3d – Violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

Art 33 – Violenza psicologica: comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Art 34 – Atti persecutori (Stalking): comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Art 35 – Violenza fisica: comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona.

Art 36 – Violenza sessuale, stupro: Atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

Art 37 – Matrimonio forzato: Atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio; attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Art 38 – Mutilazioni genitali femminili: Escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato sopra.

Art 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata: Praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Art 40 – Molestie sessuali: Qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Violenza economica: Rientrano nella fattispecie di violenza economica la privazione e/o controllo del salario e/o del proprio denaro personale o di famiglia, il controllo delle spese personali della donna o spese famigliari l’impedimento di ricerca o mantenimento lavoro vari impegni economici/legali imposti/ottenuti con inganno l’abbandono economico, l’estorsione di denaro, la mancata corresponsione del denaro per piccole spese dell’assegno per il mantenimento, dell’assegno per i figli, l’utilizzo improprio ed eccessivo del denaro famigliare;