Molestie sessuali

Art 40 – Molestie sessuali: Qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

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on gennaio 15, 2014 at 2:31 pm / in Le parole